STATUTO

 

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione e denominazione. Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione "La Vigna di Nabot". Il nome dell'Associazione richiama un episodio biblico narrato nel primo libro dei Re, al capitolo 21, e commentato da S.Ambrogio nel IV secolo d.C. con parole di straordinaria attualità: "Ogni giorno un Nabot è prostrato, ogni giorno un povero viene ucciso". Nella vicenda di Nabot l'Associazione riconosce la sorte di milioni di uomini e donne del Sud del mondo e nel comportamento del re Acab le gravi responsabilità dei Paesi ricchi. Pertanto, questa - in linguaggio metaforico - è la ragion d'essere dell'Associazione: cercare di salvare la vita di Nabot, cercando di cambiare il cuore di Acab.

Art. 2 - Sede. La sede legale è a Paderno Dugnano (MI), in via Trieste 26. L'Associazione può istituire altre sedi amministrative e uffici in Italia e/o all'estero.

Art. 3 - Finalità. L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà tra Nord e Sud del mondo nei seguenti ambiti: tutela dei diritti umani e civili; cooperazione a favore dei processi di autosviluppo delle popolazioni più svantaggiate del pianeta; sostegno alle comunità cristiane dei Paesi poveri, considerate matrici di sviluppo; promozione della cultura della mondialità all'interno della società italiana. Dagli scopi dell'Associazione è escluso l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento delle finalità sociali.

Art.4 - Attività. Ispirandosi ai principi universali della giustizia, della pace e della solidarietà tra gli uomini, e specificamente ai valori della tradizione ebraico-cristiana, l'Associazione si propone in particolare di: programmare e gestire (anche in collaborazione con Enti, Gruppi, Associazioni, Istituti) interventi a breve e medio termine per contribuire allo sviluppo e all'autopromozione delle popolazioni in gravi difficoltà economiche e sociali; programmare e sostenere attività di formazione e promozione sociale di cittadini del Sud del mondo, con particolare attenzione ai minori e alle donne; realizzare attività di selezione, formazione e invio di volontari nell'ambito di programmi promossi dall'Associazione, anche in collaborazione con Agenzie specializzate nel settore; sostenere le attività pastorali e/o sociali promosse nel Sud del mondo da missionari, diocesi, parrocchie o comunità cristiane di base; conoscere e far conoscere le realtà dei Paesi poveri, promuovendo un'informazione attenta alle condizioni di vita delle persone più svantaggiate; sensibilizzare le istituzioni ed i mass-media, sia a livello locale che nazionale, per una maggiore attenzione ai problemi del Sud del mondo; diffondere proposte pratiche e nuovi stili di vita, come per esempio: sobrietà, commercio equo e solidale, consumo critico, bilanci di giustizia, finanza etica, banca del tempo, turismo responsabile, comportamenti nonviolenti, rispetto dell'ambiente naturale, ecc…; favorire in Italia l'integrazione degli immigrati provenienti da Paesi poveri nel rispetto delle specifiche identità religiose e culturali, organizzando iniziative di accoglienza; promuovere interventi didattici nelle scuole di ogni ordine e grado sui temi dell'educazione alla mondialità e del dialogo interculturale/interreligioso, e organizzare corsi di formazione e aggiornamento per docenti, anche in collaborazione con Enti pubblici. L'Associazione inoltre può promuovere iniziative culturali (dibattiti pubblici, convegni, corsi di formazione, cineforum, esposizioni, ecc…), nonché manifestazioni ricreative, ludiche e sportive volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della solidarietà internazionale e occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi. Per conseguire pienamente le proprie finalità l'Associazione cura la formazione degli associati attraverso la lettura sapienziale della Bibbia, l'educazione alla nonviolenza, lo studio dello squilibrio economico tra Nord e Sud del mondo e l'approfondimento delle strategie operative per il cambiamento. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

II - ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - Criteri di ammissione. Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche, che risultino regolarmente iscritte. Chi si iscrive per la prima volta è tenuto a presentare al Consiglio la domanda di ammissione, corredata dalla ricevuta di versamento della quota associativa nonché dell'abbonamento ad una rivista specializzata sul Sud del mondo o sui temi della mondialità (nuovi stili di vita, giustizia, pace, consumi, ecologia…) scelta tra quelle approvate dall'Assemblea. La domanda di ammissione deve contenere i dati personali, la dichiarazione di piena accettazione delle finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti. In ordine alle domande di ammissione il Consiglio deve rispondere entro sessanta giorni dalla presentazione; in assenza di un esplicito diniego entro questo termine, la domanda si intende accolta. Per il rinnovo dell'iscrizione è sufficiente presentare le attestazioni del versamento della quota associativa e dell'abbonamento alla rivista scelta, valide per l'anno in corso. Qualora l'abbonamento risultasse scaduto, l'associato non ha diritto di voto.

Art. 6 - Criteri di esclusione. La qualità di socio può venire meno per i seguenti motivi: per recesso; per mancato pagamento della quota associativa annuale; per espulsione deliberata dall'Assemblea a causa della perdita di uno o più dei requisiti necessari per l'ammissione e/o per atti gravemente lesivi per l'Associazione. Il provvedimento deve essere notificato al socio mediante atto scritto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 24 del Codice Civile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati. Fra i soci, siano essi fondatori o ordinari, esiste parità di diritti e di doveri. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salvo in ogni caso il diritto di recesso. Chiunque aderisca all'Associazione può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto la sua volontà di recedere dal novero degli associati. Tale recesso ha efficacia immediata. Il socio che per qualsiasi motivo non faccia più parte dell'Associazione non ha alcun diritto patrimoniale o di altro genere nei confronti dell'Associazione. Nell'Assemblea gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, purché risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci come stabilisce l'articolo 2532 del Codice Civile. Ogni associato ha un voto e può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. In particolare, gli associati hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; di partecipare alle attività promosse dall'Associazione; di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione; di dare le dimissioni dalle cariche associative in qualunque momento. Quanto ai doveri, gli associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; a versare la quota associativa annuale nei tempi e nelle forme stabilite; a svolgere le attività preventivamente concordate; a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione. Le attività vengono svolte dagli associati prevalentemente a titolo di volontariato, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, da effettuarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dall'Assemblea. Tuttavia, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le proprie attività.

Art. 8 - Volontari nel Sud del mondo. L'Associazione può inviare volontari nei Paesi del Sud del mondo nell'ambito di programmi coerenti con le proprie finalità, sia direttamente, sia sostenendo progetti promossi da altri Enti e riconosciuti validi dal Consiglio. Nel caso dell'invio diretto di volontari l'Associazione è tenuta a stipulare contratti di collaborazione che prevedano, oltre al trattamento economico, la copertura assistenziale e assicurativa ed eventualmente previdenziale. I soci coinvolti in progetti nel Sud del mondo, promossi o comunque riconosciuti dall'Associazione, conservano i diritti e i doveri spettanti agli associati, compreso il diritto di voto, ma sono dispensati per la durata del servizio dal versamento annuale della quota associativa e dall'abbonamento ad una rivista specializzata.

Art. 9 - Sostenitori. Le persone fisiche o le istituzioni che sostengono finanziariamente l'operato dell'Associazione sono dette sostenitori. Tale qualifica, che si acquisisce automaticamente al momento del versamento di un contributo, dà diritto di ricevere regolari informazioni sulle attività dell'Associazione ma non di votare in Assemblea.

III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Organi. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio, il Presidente, l'Équipe Animatori.

Art. 11 - Assemblea degli associati. L'Assemblea, che è l'organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti. L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera, inviata con almeno quindici giorni di anticipo sulla data fissata per la seduta. In essa devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione, come pure l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, deleghe comprese, e in seconda convocazione - da effettuarsi in giorno diverso da quello fissato per la prima, a norma dell'articolo 2369 del Codice Civile - qualunque sia il numero dei presenti. La seduta ha inizio con l'elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea, scelti tra gli associati presenti. Il primo ha il compito di moderare l'Assemblea, mentre il secondo provvede a redigere il verbale delle deliberazioni.

Art. 12 - Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti. A norma dell'articolo 2364 del Codice Civile, si riunisce almeno una volta all'anno entro e non oltre il 30 giugno. I suoi compiti sono: approvare annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo; definire gli indirizzi generali e gli aspetti organizzativi ed amministrativi dell'Associazione; approvare i regolamenti interni e le relative modifiche; eleggere i membri del Consiglio e, tra questi, il Presidente; approvare e verificare i progetti e gli interventi di cooperazione e/o solidarietà nei Paesi del Sud del mondo; determinare l'ammontare della quota associativa annuale. Qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità o almeno due terzi degli associati ne facciano richiesta motivata, l'Assemblea deve essere convocata entro sessanta giorni.

Art. 13 - Assemblea straordinaria. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, come previsto dai successivi articoli 24 e 25.

Art. 14 - Consiglio. L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri (compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario), eletti dall'Assemblea, tra gli associati, con mandato triennale. Il Consiglio è validamente costituito qualora vi prendano parte la metà più uno dei suoi membri ed è atto a deliberare con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei Consiglieri, il Consiglio stesso procede alla cooptazione del sostituto che resta in carica fino all'Assemblea successiva. In caso di revoca del mandato da parte dell'Assemblea nei confronti di uno o più Consiglieri, la stessa Assemblea provvede a reintegrare il Consiglio. I compiti del Consiglio sono: designare il Vicepresidente e il Segretario tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea; compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea; stabilire i regolamenti dell'Associazione in attesa dei provvedimenti normativi deliberati dall'Assemblea; decidere in merito all'ammissione dei nuovi aderenti e dichiarare decaduti gli associati nei casi previsti dallo Statuto; redigere e presentare all'Assemblea per l'approvazione la relazione annuale delle attività effettuate e di quelle previste per l'anno successivo, nonché il bilancio o rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo; rispondere collegialmente di fronte all'Assemblea della gestione del patrimonio finanziario dell'Associazione; accendere depositi a risparmio ed in conto corrente e disporre delle somme depositate; programmare e gestire, secondo le indicazioni dell'Assemblea, gli interventi di cooperazione e/o solidarietà nel Sud del mondo e darne costante comunicazione agli associati e ai sostenitori; coordinare e verificare le iniziative promosse dall'Associazione; designare i membri dell'Équipe Animatori; provvedere alla selezione, formazione e invio di volontari nell'ambito di programmi promossi o riconosciuti dall'Associazione; dirimere eventuali controversie tra gli associati; procedere all'eventuale assunzione di personale. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o la maggioranza dei membri ne faccia richiesta. Le convocazioni devono essere fatte a voce o per iscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente con almeno sette giorni di anticipo sulla data stabilita per l'adunanza, salvo urgenza non prevedibile.

Art. 15 - Presidente. Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, detiene a tutti gli effetti la rappresentanza formale dell'Associazione e ha la firma legale. I suoi compiti sono: favorire il dialogo e la collaborazione tra gli associati in vista del raggiungimento delle finalità dell'Associazione; convocare l'Assemblea, ordinaria e straordinaria; convocare e presiedere il Consiglio. In caso di parità di voti, nelle delibere del Consiglio, il voto del Presidente viene computato due volte. Prima di presentare le dimissioni il Presidente è tenuto a convocare un'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche. In caso di revoca del mandato da parte dell'Assemblea, si provvede immediatamente all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 - Vicepresidente e Segretario. Il Vicepresidente ed il Segretario sono designati dal Consiglio tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea. In caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione. Il Segretario verbalizza le adunanze del Consiglio; aggiorna l'elenco dei soci, verificando ed eventualmente sollecitando il versamento delle quote; predispone, compila e conserva ogni altro libro e scrittura richiesti dalla legge e custodisce l'archivio. Il Segretario inoltre cura la contabilità e può avvalersi, previa autorizzazione del Consiglio, della collaborazione di esperti esterni all'Associazione.

Art. 17 - Équipe Animatori. Tra gli associati regolarmente iscritti e adeguatamente preparati il Consiglio designa i membri dell'Équipe Animatori, a cui sono affidati i seguenti compiti: a) mantenere viva tra i soci la memoria di Nabot, dell'insegnamento sociale di S.Ambrogio e dei valori di giustizia, pace e solidarietà cui l'Associazione si ispira; b) porsi in ascolto delle esperienze e delle riflessioni personali dei singoli nei seguenti ambiti: lettura sapienziale della Bibbia; attenzione alle culture dei popoli e alla situazione politico-economica dei Paesi poveri; sobrietà e nuovi stili di vita; solidarietà con gli abitanti del Sud del mondo; c) proporre all'Associazione spunti ulteriori di riflessione e formazione, facendo sintesi delle intuizioni e dei percorsi individuali degli associati; d) educare i soci al riconoscimento dei cosiddetti "segni dei tempi" e alla lettura comunitaria dei processi storici contemporanei "alla luce del vangelo e dell'esperienza umana" (Gaudium et Spes, n.46).

Art. 18 - Cariche associative. Tutte le cariche all'interno dell'Associazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, da effettuarsi nelle forme e nei limiti stabiliti dall'Assemblea; hanno durata triennale e sono rinnovabili. Eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 19 - Libri dell'Associazione. Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, nonché il libro dei soci.

IV - PATRIMONIO E GESTIONE

Art. 20 - Patrimonio ed entrate sociali. Il patrimonio dell'Associazione è costituito: dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di Bilancio; da eventuali donazioni, lasciti o eredità.
Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative annue; da sovvenzioni, erogazioni o contributi pubblici e privati; da ogni altra eventuale entrata. E' facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualunque entità, fatti salvi i versamenti minimi determinati per l'iscrizione annuale, e sono versamenti comunque a fondo perduto; le quote versate quindi non sono trasmissibili, rivalutabili né ripetibili in nessun caso. Pertanto, nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione dall'Associazione, può essere richiesto il rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 21 - Esercizio sociale. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio vi è l'obbligo di redigere un bilancio o rendiconto annuale, preventivo e consuntivo. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti e le spese per voci analitiche. I bilanci o rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta a spese del richiedente.

Art. 22 - Avanzi di gestione. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni o Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Durata. La durata della presente Associazione è illimitata. 

Art. 24 - Modifica dello Statuto. Il presente Statuto potrà essere modificato da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata con una maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti.

Art. 25 - Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da un'Assemblea straordinaria appositamente convocata, con una maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni con finalità analoghe o ad Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n.662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Rinvio. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.